Art. 5.
(Decorrenza dell'efficacia).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa all'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in materia di tassazione dei prodotti energetici.